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Vi sono particolari condizioni per l’applicazione del Mini-Codice di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio.

Devono essere contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

  • non soggetti a verifiche e controlli dei VVF per la Prevenzione Incendi
  • non rientrano nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale
  • hanno un affollamento complessivo minore o uguale a cento occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • hanno una superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • hanno i piani compresi tra -5 metri e 24 metri di quota;
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Possiamo quindi dire che il Mini-codice, nel panorama della prevenzione incendi e della sicurezza antincendio, è uno strumento snello e facile da utilizzare anche da coloro che non hanno approfondito la Progettazione della Sicurezza Antincendio attraverso il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), di cui però il Mini-codice conserva sia linguaggio che approccio fornendo numerose semplificazioni.

Infatti, nel Mini-codice sono riportate le misure da adottare per l’applicazione delle Strategie Antincendio, in misura inferiore a quelle previste dal Codice di Prevenzione Incendi, applicabili esclusivamente ai luoghi di lavoro in cui a seguito della Valutazione del Rischio Incendio è stato identificato il Rischio Basso di Incendio.

Il Decreto Ministeriale del 03 settembre 2021 individua i luoghi di lavoro classificati a Rischio Basso di Incendio e fornisce le indicazioni per lo svolgimento della Valutazione del Rischio che dovrà comprendere:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al Rischio d’Incendio
  • individuazione dei beni esposti al Rischio d’Incendio
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti

definendo pertanto le strategie antincendio che devono essere attuate.

In conclusione, la Valutazione del Rischio di Incendio secondo il Mini-codice non avrà più la classificazione “tradizionale” di rischio incendio: Basso, Medio, Elevato, ma ci troveremo in presenza di:

  • un Rischio Incendio Basso definito in cui si potrà applicare il Mini-codice di Prevenzione Incendi
  • un “Rischio Incendio NON Basso” a cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione incendi.

LE STRATEGIE ANTINCENDIO riportate nel Mini-codice sono:

  1. Compartimentazione
  2. Esodo
  3. Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  4. Controllo dell’incendio
  5. Rilevazione e allarme
  6. Controlli di fumi e calore
  7. Operatività antincendio
  8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Chi svolge attività di prevenzione incendi si accorgerà che nell’elenco non sono presenti:

  • la Reazione al fuoco, in considerazione del basso affollamento e del basso rischio d’incendio;
  • la Resistenza al fuoco, per la cui eventuale prestazione e conseguente progettazione è comunque necessario riferirsi alle vigenti NTC;

che invece sono presenti nel Codice di Prevenzione Incendi.

Si rammenta che il DM 3 settembre 2021 (Mini Codice) che in questo articolo abbiamo trattato, si aggiunge al “Decreto Controlli” ed al “Decreto GSA”, tutti di recente pubblicazione, i quali entreranno in vigore il 29/10/2022 abrogando definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

 

Autore: Geom. Mosca Sara, Tecnico antincendio, SGSAntincendio.it

Link: https://www.linkedin.com/in/sara-mosca-132052214

 

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