S.5.5 Misure di prevenzione degli incendi
- Le misure di prevenzione degli incendi devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell’attività.
- Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
- pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:
- della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),
- della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell’incendio);
- riduzione degli inneschi;
- Nota Siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …); a tal fine si può far riferimento anche agli inneschi definiti al capitolo V.2;
- riduzione del carico di incendio;
- sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell’incendio rapida, con altri con velocità d’incendio più lenta;
- controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d’esodo;
- gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell’attività; il rischio d’incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:
- condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);
- temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
- temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
- impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).
Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, …).
- in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell’attività, secondo la normativa vigente;
- istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.
- Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l’esercizio dell’attività.