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S.5.5        Misure di prevenzione degli incendi

  1. Le misure di prevenzione degli incendi devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell’attività.
  2. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
    1. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:
      1. della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),
      2. della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell’incendio);
    2. riduzione degli inneschi;
      1. Nota    Siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …); a tal fine si può far riferimento anche agli inneschi definiti al capitolo V.2;
    3. riduzione del carico di incendio;
    4. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell’incendio rapida, con altri con velocità d’incendio più lenta;
    5. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    6. controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d’esodo;
    7. gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell’attività; il rischio d’incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:
      1. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);
      2. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
      3. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
      4. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, …).

  1. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell’attività, secondo la normativa vigente;
  2. istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.
  1. Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l’esercizio dell’attività.
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