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S.5.7.4        Preparazione all’emergenza

 

  1. La preparazione all’emergenza, nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica:
    1. tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati; 
    2. nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all’attuazione del piano d’emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato.
  2. Gli adempimenti minimi per la preparazione all’emergenza sono riportati in tabella S.5-9.
  3. La preparazione all’emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, comprese le istruzioni o le procedure per l’esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di assistenza agli occupanti con specifiche necessità.

Nota    Ad esempio: indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell’attività, compartimentazioni antincendio, sistema d’esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, …

  1. In prossimità degli accessi di ciascun piano dell’attività, devono essere esposte:
    1. planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio;
    2. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza. 

Livello di prestazione

Preparazione all’emergenza

I

La preparazione all’emergenza può essere limitata all’informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere:

●  istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

●  istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso:○azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso;

   ○  azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio   ed all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature;

   ○  azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

●  istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica;

●  istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità;

●  istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di presenza non occasionale;

●  Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l’emergenza.

II, III

La preparazione all’emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell’emergenza. In particolare:

●  procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;

●  procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto;

●  procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;

●  procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;

●  procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo;

●procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità;

●  procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti;

●  procedure il ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell’emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ristino dei processi ordinari dell’attività.

Tabella S.5-9: Preparazione all’emergenza

 

S.5.7.5        Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo

 

  1. Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.
  2. Deve essere prevista una pianificazione delle azioni d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio. 

 

S.5.7.6        Centro di gestione delle emergenze

 

  1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.
  2. Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:
    1. nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …);
    2. nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall’esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.
  3. Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
    1. informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
    2. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
    3. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.
  4. Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

 

S.5.7.7        Unità gestionale GSA

 

  1. L’unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.
  2. L’unità gestionale GSA in esercizio:
    1. attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;
    2. provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell’attività;
    3. aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.
  3. Il coordinatore dell’unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:
    1. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
    2. coordina il centro di gestione delle emergenze.

 

S.5.7.8        Revisione periodica

 

  1. I documenti della GSA devono essere oggetto di revisione periodica a cadenza stabilita e, in ogni caso, devono essere aggiornati in occasione di modifiche dell’attività.

Nota    Ad esempio, per modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio, modifiche organizzative, variazioni delle figure addette alle funzioni indicate nelle tabelle S.5-3, S.5-4 e S.5-5, …

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