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S.5.8        Gestione della sicurezza in emergenza

 

  1. La gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività deve prevedere almeno:
    1. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza, di cui al paragrafo S.5.7.4;
    2. se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
    3. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze secondo indicazioni del paragrafo S.5.7.6 o della unità gestionale GSA di cui al paragrafo S.5.7.7.
  2. Alla rivelazione manuale o automatica dell’incendio segue generalmente:
    1. l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza;
    2. nelle attività più complesse, la verifica dell’effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d’emergenza.
  3. Nelle attività lavorative, deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.

 

S.5.9        Riferimenti

 

  1. Si indicano i seguenti riferimenti:
    1. UNI, INAIL, “Linee guida per un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)”, 2011, da http://sicurezzasullavoro.inail.it/;
    2. UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”;
    3. BS OHSAS 18001 e Linee guida BS OHSAS 18002 per la “Valutazione della Salute e Sicurezza sul lavoro (Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS)”;

European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.

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