S.5.8 Gestione della sicurezza in emergenza
- La gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività deve prevedere almeno:
- se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza, di cui al paragrafo S.5.7.4;
- se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze secondo indicazioni del paragrafo S.5.7.6 o della unità gestionale GSA di cui al paragrafo S.5.7.7.
- Alla rivelazione manuale o automatica dell’incendio segue generalmente:
- l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza;
- nelle attività più complesse, la verifica dell’effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d’emergenza.
- Nelle attività lavorative, deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.
S.5.9 Riferimenti
- Si indicano i seguenti riferimenti:
- UNI, INAIL, “Linee guida per un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)”, 2011, da http://sicurezzasullavoro.inail.it/;
- UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”;
- BS OHSAS 18001 e Linee guida BS OHSAS 18002 per la “Valutazione della Salute e Sicurezza sul lavoro (Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS)”;
European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.