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S.5.7        Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio

 

  1. La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all’efficacia delle altre misure antincendio adottate.
  2. La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività deve prevedere almeno:
    1. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione, come riportato al paragrafo S.5.5;
    2. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi S.5.7.1 e S.5.7.3;
    3. la preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d’evacuazione periodiche, di cui ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5.

NotaLa pianificazione deve prevedere tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività.

 

S.5.7.1        Registro dei controlli

 

  1. Il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
  1. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
  2. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
  3. le prove di evacuazione.
  1. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

 

S.5.7.2        Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

 

  1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
  2. Sulla base della valutazione del rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
    1. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
    2. la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell’attività;
    3. la specifica informazione agli occupanti;
    4. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza; 
    5. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    6. le procedure per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
      1. l’individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi legati all’intervento di modifica o di manutenzione;

Nota    La valutazione dei rischi legati all’intervento deve evidenziare anche se la modifica o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio.

  1. le misure di sicurezza da implementare;
  2. l’assegnazione delle responsabilità;
  3. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all’intervento;

Nota    Tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, aggiornamento dei documenti della GSA, …

 

  1. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.
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