S.5.7 Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio
- La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all’efficacia delle altre misure antincendio adottate.
- La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività deve prevedere almeno:
- la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione, come riportato al paragrafo S.5.5;
- il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi S.5.7.1 e S.5.7.3;
- la preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d’evacuazione periodiche, di cui ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5.
NotaLa pianificazione deve prevedere tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività.
S.5.7.1 Registro dei controlli
- Il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
- i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
- le prove di evacuazione.
- Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
S.5.7.2 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
- Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
- Sulla base della valutazione del rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:
- le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
- la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell’attività;
- la specifica informazione agli occupanti;
- i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;
- la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- le procedure per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:
- l’individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi legati all’intervento di modifica o di manutenzione;
Nota La valutazione dei rischi legati all’intervento deve evidenziare anche se la modifica o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio.
- le misure di sicurezza da implementare;
- l’assegnazione delle responsabilità;
- le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all’intervento;
Nota Tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, aggiornamento dei documenti della GSA, …
- la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.