E’ il luogo demandato ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza e deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
Limitatamente alle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito, da un locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).
Mentre nelle altre attività, deve essere provvisto da apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall’esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
a.informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b.strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c.centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.